Il Ministero per lo sviluppo economico ha varato il secondo dei due decreti attuativi previsti dal Dl Rilancio, relativi al superbonus del 110%. Si tratta del decreto sui requisiti tecnici, che ha ottenuto il concerto del MEF, MATTM e del MIT, e definisce gli interventi che rientrano nelle agevolazioni del superbonus al 110%, i costi massimali per singola tipologia di intervento e le procedure e le modalità di esecuzione dei controlli a campione.
In particolare, sono stati fissati i nuovi requisiti minimi per i valori di trasmittanza termica che devono essere garantiti in caso di lavori su edifici esistenti per interventi di coibentazione delle superfici verticali, orizzontali ed inclinate. Questi valori valgono a prescindere che l’intervento sia agevolato tramite il superbonus al 110% o il tradizionale Ecobonus. Tali limiti di trasmittanza termica non sono comprensivi dei ponti termici.
E’ stata inoltre prevista la possibilità di applicare l’incentivo ai microgeneratori a celle di combustione (idrogeno) ed è stato chiarito che anche le porte d'ingresso, oltre alle finestre, sono detraibili, posto che contribuiscano a migliorare l’efficientamento energetico.
Nel Decreto è stata inserita una tabella riassuntiva (allegato B) del panorama delle agevolazioni fiscali, in cui per ciascun intervento vengono riportati: la spesa massima detraibile, la percentuale detraibile, il numero di anni su cui ripartire la detrazione.
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